Leggi sui cani: favoriscono l’integrazione… oppure no?

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Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un proliferare di leggi che riguardano i cani, allo scopo dichiarato di favorire l’integrazione del cane nella società umana e di disciplinare il rapporto uomo-animale. Possiamo infatti citare l’articolo 83 lettera D del Regolamento di Polizia Veterinaria per cui “i cani possono accedere ai luoghi pubblici con guinzaglio e museruola (e quindi non hanno divieto di accesso a luoghi pubblici) o quello che prevede che i cani siano portati nelle vie pubbliche purché con guinzaglio o museruola”.
Invece non possono accedere i cani negli ambienti dove gli alimenti vengono preparati, trattati, conservati.

I provvedimenti sui cani: buon senso sì e buon senso no

Il fatto è che ogni regione e comune poi prevede suoi propri regolamenti autonomi, ordinanze specifiche per i problemi della sua città.
In alcuni casi, facendo passi avanti rispetto alla normativa nazionale (come in Toscana, dove ai sei dell’articolo 21 della legge regionale del 2009 “I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale”).
Anche la Legge regionale numero 20 del 2012 del Friuli Venezia Giulia è simile a questa. Invece il Comune di Torino prevede che i cani non possano fare ingresso nei locali aperti al pubblico o nei pubblici uffici solo per motivi igienico sanitari comprovati.

Altri provvedimenti sui cani invece sono abbastanza strani, e contro il buon senso, come quello del comune bergamasco di Rota Imagna dove un’ordinanza prevede che nessun cane possa circolare “senza la presenza di un conduttore di una corporatura ed un peso proporzionato alla mole dell’animale” e ovviamente con museruola e guinzaglio. Abbastanza strana una legge che non consenta ad una persona minuta di portare in giro un cane abbastanza grosso, no? Per esempio, un cane sopra i 25 kg.
In provincia di Trieste, a Muggia, un regolamento del 2013 ci informa che “I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l’obbligo di raccogliere le deiezioni solide e provvedere al lavaggio con acqua delle deiezioni liquide”. Nessun problema per la prima parte, se non fosse che i proprietari devono uscire di casa con una bottiglietta per lavare le deiezioni. Non vogliamo immaginare cosa succeda se si porti in giro un San Bernardo o un Alano.

Ogni comune emana le proprie ordinanze sulla base dei problemi che vengono riscontrati nella zona. Tuttavia, sarebbe forse già opportuno investire risorse nell’educazione al rispetto civico piuttosto che impedendo ad una persona minuta di uscire con un Alano. Il problema è sempre la maleducazione del proprietario.

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